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DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO
Corte di Cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214
– Azione di ripetizione dell’indebito in costanza del
rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto):
l’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi
dell’art. 2033 c.c. può essere esercitata anche in
costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma occorre che il
versamento effettuato dal correntista abbia natura solutoria.
Diversamente, in caso di versamento avente natura ripristinatoria,
il correntista potrà certamente agire per far dichiarare la
nullità del titolo su cui si basa l’addebito della
banca, ma, in costanza del rapporto di conto corrente, non
può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto
tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024, n. 5369
– Onere della prova del correntista che agisce per
la ripetizione dell’indebito: l’onere di provare
l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi
ultralegali come previsti in modo indeterminato secondo gli
“usi di piazza” – dedotti dall’attore che
agisce in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. contro la
banca – non grava sull’istituto di credito, cui non
può essere imputato il mancato deposito del contratto
scritto contenente la predetta clausola, ma sull’attore, quale
fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della
causa giustificativa dei pagamenti effettuati. Tale onere
probatorio può essere assolto non soltanto con la produzione
del contratto bancario, ma anche dimostrando l’esistenza e il
contenuto della predetta clausola mediante altri mezzi di
prova.
DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE
Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4315
– Responsabilità dei sindaci: in tema di
responsabilità degli organi sociali, la
configurabilità dell’inosservanza del dovere di
vigilanza imposto ai sindaci dall’articolo 2407, secondo comma,
c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti
che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma
è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica
violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte
ad atti di dubbia legittimità e regolarità,
così da non assolvere l’incarico con diligenza,
correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando
all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o
denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di
provvedere ai sensi dell’articolo 2409 c.c.
DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4322
– giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo
della liquidazione coatta amministrativa: ai sensi del combinato
disposto degli artt. 99 e 209 l.f., anche nella procedura di
formazione dello stato passivo della liquidazione coatta
amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione,
l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4),
l.f., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed
in termini specifici – i documenti di cui intende avvalersi, quali
già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei
crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in
difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza
di detto richiamo non generico, deve disporne l’acquisizione
dalla documentazione già detenuta dal commissario
liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al
relativo procedimento.
Corte di Cassazione, 28 febbraio 2024, n. 5252
– azione di responsabilità del curatore fallimentare:
in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore
fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti
dell’amministratore, l’art. 2486, co. 3, c.c., ai fini
della quantificazione del danno cagionato dall’amministratore
per aver proseguito l’attività dopo l’avvenuta
riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo
legale, ha positivizzato il criterio del “differenziale dei
netti patrimoniali”, alla cui stregua il giudice
provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non
siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti
l’uso di un diverso criterio più aderente al caso
concreto.
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